Art. 3.

      1. Ai fini della concessione dell'anticipazione di cui alla presente legge, restano comunque salve eventuali condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati.
      2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle domande di anticipazione.